DECRETO 4 ottobre 1999, n.439 PDF Stampa E-mail

Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26-11-1999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 4 ottobre 1999, n.439
Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274. (GU n. 278 del 26-11-1999)
note: Entrata in vigore del decreto: 27/11/1999

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante "Disciplina delle
attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione";
Visto il regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge
25 gennaio 1994, n. 82, adottato con decreto ministeriale 7 luglio
1997, n. 274, ed in particolare l'articolo 7, comma 2, per cui e'
stabilito in due anni il periodo durante il quale le imprese di cui
al comma 1 dello stesso articolo 7 possono continuare ad esercitare
le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte
al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche
in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui
all'articolo 2 del regolamento medesimo;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Considerato che il predetto termine di due anni di cui al citato
articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274,
determina di fatto un'oggettiva disparità di trattamento tra le
imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 1 e quelle che svolgono le attività di cui alle
lettere c), d) ed e) dello stesso articolo, consentendo solo alle
prime di maturare il requisito di capacità tecnica ed organizzativa
e ritenuto pertanto opportuno estendere tale possibilità a tutte le
imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto in parola;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 17315 del 17 settembre 1999, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il regolamento 7 luglio 1997, n. 274, e' modificato come segue:
a) all'articolo 2, comma 4, le parole "resa a norma dell'articolo
20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15", sono sostituite dalle
seguenti: "resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni
false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15";
b) all'articolo 7, comma 1, le parole "alla data di emanazione"
sono sostituite dalle parole "alla data di entrata in vigore"; il
comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Le imprese di cui al comma 1
possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui
esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o
all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di
entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei
requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo
2";
c) al punto 1 della sezione I del modello A, le parole "sotto la
propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative
conseguenze, a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15", sono sostituite dalle seguenti: "sotto la propria
responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15";
d) al punto 1, lettera g) della sezione I del modello A, dopo le
parole "unisce inoltre n. ... dichiarazioni bancarie" e' inserito il
richiamo alla seguente nota: "Adempimento obbligatorio solo per le
imprese che compilano la sezione II del modello, al fine
dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3
del regolamento";
e) al punto 3 della sezione II del modello A, e' inserito il
richiamo alla seguente nota: "In alternativa a copia dei libri paga e
dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello
770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di
riferimento".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante
"Disciplina delle attività di pulizia, di
disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e
di sanificazione" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 1994, n. 27.
- Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio
1994, n. 82, e' il seguente:
"Art. 1 (Iscrizione delle imprese di pulizia nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane). - 1. Le imprese che svolgono
attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione,
di seguito denominate "imprese di pulizia", sono
iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla
presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:
a) le attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacità economico finanziaria,
tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le
attività di cui alla lettera a), che devono essere
certificati ai sensi della normativa in materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità
di versamento;
d) le fasce nelle quali devono essere classificate,
nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto
del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini
della partecipazione, secondo la normativa
comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di
cui alla presente legge.
3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla
commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione
dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b),
nei termini stabiliti dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui
al medesimo comma 2".
"Art. 4 (Sospensione, cancellazione e reiscrizione).
- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i casi e le relative
modalità di sospensione, di cancellazione e di
reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle
ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì
stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui
iscrizione sia stata sospesa, e' autorizzata a proseguire
l'esecuzione dei contratti.
3. La sospensione, la cancellazione nonché
l'applicazione delle sanzioni amministrative per le
imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte
sono decise dalla giunta della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
4. Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di
pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione,
assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la
presentazione di memorie.
5. L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel
termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I
provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati
all'impresa.
6. Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3
può essere esperito ricorso al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro sessanta giorni dalla notifica della
decisione".





Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto
ministeriale n. 274/1997 e' il seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti della legge
25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia,
di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione
e di sanificazione sono coli definite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il
complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da
superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di
pertinenza;
b) sono attività di disinfezione quelle che
riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni
atti a rendere sani determinati ambienti confinati e
aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che
riguardano il complesso di procedimenti e operazioni
atti a distruggere piccoli animali, in particolare
artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di
agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non
desiderate. La disinfestazione può essere integrale se
rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se
rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che
riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di
disinfestazione atti a determinare o la distruzione
completa oppure la riduzione del numero della popolazione
dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che
riguardano il complesso di procedimenti e operazioni
atti a rendere sani determinati ambienti mediante
l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il
miglioramento delle condizioni del microclima per quanto
riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione
ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".
"Art. 2 (Requisiti per l'iscrizione delle imprese di
pulizia al registro delle imprese o all'albo delle
imprese artigiane). - 1. I requisiti di capacità
economico finanziaria per l'esercizio delle attività di
pulizia di cui all'art. 1 si intendono posseduti al
riscontrarsi delle seguenti condizioni:
a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i
presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il
titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque
anni a carico del titolare, per le imprese individuali,
dei soci, per le società di persone, degli amministratori
per le società di capitali e per le società cooperative,
salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge
7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere
completamente soddisfatto i creditori;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da
comprovare con apposite dichiarazioni bancarie
riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si
intendono posseduti con la preposizione alla gestione
tecnica di persona dotata dei requisiti
tecnicoprofessionali di cui al comma 3. Nel caso
dell'impresa artigiana trova applicazione l'art. 2, comma
4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla
gestione tecnica non puo' essere un consulente o un
professionista esterno.
3. I requisiti tecnico professionali di cui al comma
2, sono i seguenti:
a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in
ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e
svolgimento di un periodo di esperienza professionale
qualificata nello specifico campo di attività, di
almeno due anni per le attività di pulizia e di
disinfezione e di almeno tre anni per le
attività di disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore,
o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od
enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in
qualità di dipendente qualificato, familiare
collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di
impresa;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente
l'attività' conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in
materia tecnica attinente l'attività';
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica
utile ai fini dello svolgimento dell'attività'.
4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa
in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1
e 2 e' attestato dal titolare o dal legale
rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione
della domanda di iscrizione al registro delle imprese o
all'albo delle imprese artigiane con apposita
dichiarazione, resa a norma dell'art. 20 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui
all'allegato A) al presente decreto e completa dei
relativi allegati".
"Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Le imprese di
pulizia che alla data di emanazione del presente decreto
risultano già iscritte al registro delle imprese o
all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione
per dette attività è avvenuta in data successiva a
quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio
1994, n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del
registro delle imprese o alla commissione provinciale per
l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di
cui all'art. 7 di detta legge, soltanto le
attestazioni di cui all'allegato A), complete dei relativi
allegati.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad
esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio
risultano già iscritte al registro delle imprese o
all'albo delle imprese artigiane per due anni successivi
alla data di emanazione del presente decreto anche in
assenza dei requisiti di capacità tecnica ed
organizzativa di cui all'art. 2".
- Il testo della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1997, n. 113.
-Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, recante "Regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275.
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e' il seguente:
"Art. 6 (Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale
degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate
al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono
il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il
modulo può contenere anche l'informativa di cui all'art.
10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli
delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative
dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del presente regolamento".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale
n. 274 del 7 luglio 1997, come modificato dal
decreto ministeriale qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2 (Requisiti per l'iscrizione delle imprese di
pulizia al registro delle imprese o all'albo delle
imprese artigiane). - 1. I requisiti di capacita'
economicofinanziaria per l'esercizio delle attività di
pulizia di cui all'art. 1 si intendono posseduti al
riscontrarsi delle seguenti condizioni:
a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i
presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il
titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque
anni a carico del titolare, per le imprese individuali,
dei soci, per le società di persone, degli amministratori
per le società di capitali e per le società cooperative,
salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge
7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere
completamente soddisfatto i creditori;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da
comprovare con apposite dichiarazioni bancarie
riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si
intendono posseduti con la preposizione alla gestione
tecnica di persona dotata dei requisiti
tecnico professionali di cui al comma 3. Nel caso
dell'impresa artigiana trova applicazione l'art. 2, comma
4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla
gestione tecnica non può essere un consulente o un
professionista esterno.
3. I requisiti tecnico professionali di cui al comma
2, sono i seguenti:
a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in
ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e
svolgimento di un periodo di esperienza professionale
qualificata nello specifico campo di attività, di
almeno due anni per le attività di pulizia e di
disinfezione e di almeno tre anni per le
attività di disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore,
o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od
enti, preposti allo svolgimento di tali attivita', in
qualità di dipendente qualificato, familiare
collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di
impresa;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente
l'attività' conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in
materia tecnica attinente l'attività';
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica
utile ai fini dello svolgimento dell'attivita'.
4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa
in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1
e 2 e' attestato dal titolare o dal legale
rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione
della domanda di iscrizione al registro delle imprese o
all'albo delle imprese artigiane con apposita
dichiarazione resa a norma dell'art. 3, comma 11, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che
le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso
di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in conformità al modello di cui all'allegato A
al presente decreto e completa dei relativi allegati".
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto ministeriale
n. 274 del 7 luglio 1997, come modificato dal
decreto ministeriale qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Le imprese di
pulizia che alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultano già iscritte al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se
l'iscrizione per dette attività e' avvenuta in data
successiva a quella dell'entrata in vigore della legge
25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare
all'ufficio del registro delle imprese o alla
commissione provinciale per l'artigianato, entro il
termine di novanta giorni di cui all'art. 7 di detta
legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato A,
complete dei relativi allegati.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad
esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio
risultano già iscritte al registro delle imprese o
all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente
regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità
tecnica ed organizzativa di cui all'art. 2.
- Il testo vigente dell'allegato A al decreto
ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997, come modificato
dal decreto ministeriale qui pubblicato, e' il seguente:

"Allegato A
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
CUI
AL D.M. ..........................., DI CAPACITA'
ECONOMICO-
FINANZIARIA,
TECNICA E ORGANIZZATIVA nonché RICHIESTA DI ISCRIZIONE
IN UNA
DETERMINATA FASCIA (*).

Sezione I

1. Il sottoscritto
............................................. legale
rappresentante della impresa ..............................
nato a
...........................................................
(provincia ..............................), il
.................., c.f. ................ , dichiara,
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza
che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, ai fini dell'esercizio delle seguenti
attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della
legge n. 82 del 1994:
1) che l'impresa predetta e' in possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria, .........................,
e, in particolare dichiara altresì:
a) che l'impresa e' iscritta al registro delle imprese
o all'albo delle imprese artigiane con il numero
..................(eventuale);
b) che il codice fiscale (eventuale) dell'impresa
e'..........;
c) che la partita IVA dell'impresa
e'.........................;
d) che l'impresa si trova nei confronti di eventuali
protesti cambiari nella seguente posizione:
assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico
del titolare (imprese individuali), dei soci (società di
persone), amministratori (società di capitali e società
cooperative) (**)' ................;
e) che l'impresa ha regolarmente iscritto all'INAIL e
all'INPS tutti i propri addetti, per i quali sussiste il
relativo risultando in regola con i versamenti
contributivi ...........................;
f) che l'impresa applica regolarmente i contratti
collettivi di settore
..........................................................;
g) che l'impresa (o nel caso di impresa
individuale, il suo titolare) e' titolare dei seguenti
c/c bancari, presso le seguenti banche:
..........................................., ag. n.
................
............................................, ag. n.
................ unisce inoltre n.
..................... dichiarazioni bancarie (1);
2) che alla gestione tecnica dell'impresa e' preposto il
sig. ....,
........................che risulta in possesso del
seguente requisito tra quelli indicati all'art. 2, comma
3, del decreto ministeriale
...............................................(***).

Sezione II

2. Il sottoscritto fa altresì istanza di iscrizione
dell'impresa nella seguente fascia di classificazione per
volume di affari di cui all'art. 4, ai fini della
partecipazione secondo la normativa comunitaria agli
appalti pubblici (****):
non inferiore a lire
....................................(****), all'uopo
dichiara:
a) che l'impresa e' attiva nel settore delle pulizie da
anni _ _ e mesi _ _ ;
b) che l'importo medio annuo del volume d'affari
dell'impresa al netto dell'IVA non e' inferiore
all'importo della fascia immediatamente inferiore
all'importo della fascia immediatamente inferiore a
quella per la quale chiede l'iscrizione e che ricorre una
delle seguenti condizioni (barrare la casella
corrispondente):
almeno uno dei servizi eseguiti e' di importo non
inferiore al 40%'
__ ;
almeno due sono di importo complessivo non inferiore al
50%' __ ;
almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al
60%' __ .
3. Unisce ai sensi dell'art. 3, comma 4, copia dei libri
paga e dei libri matricola nonché un elenco dei servizi
prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor
periodo e l'elenco dei contratti in essere alla data di
presentazione della presente istanza. Unisce inoltre n.
.... attestazioni rese da altrettanti committenti (2).
4. Unisce altresì, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale gli
attestati dell'INPS e dell'INAIL comprovanti la
regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di
tutti gli addetti all'impresa (titolare, familiari
collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti).
Luogo e data,.................
Firma
..................
(*) La presente scheda, per le imprese di nuova
costituzione, va allegata alla domanda di iscrizione al
registro delle imprese o all'Albo delle imprese
artigiane, per le imprese individuali, o alla domanda di
inizio attività, per le società, rispettivamente modello
I1 e S5 di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
1996.
(**) Tale assenza puo' essere dichiarata anche in
presenza di eventuali protesti a condizione che sia
intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della
legge n. 108 del 1996, ovvero l'integrale pagamento dei
debiti connessi al protesto.
(***) Il nominativo del responsabile alla
gestione tecnica dell'impresa dovra' essere riportato
anche nel quadro B7 del modello S5 per le societa' o nel
quadro 13 del modello I1 per le imprese individuali.
(****) Tale indicazione dovra' comparire anche nei
riquadri, a seconda dei casi, A2, A3, B3 e D1 del
modello S5 per le societa' e nei riquadri 7, 8 e 9 del
modello I1.
(*****) Indicare l'importo della fascia immediatamente
inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione.
(1) Adempimento obbligatorio solo per le imprese che
compilano la sezione II del modello, al fine
dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui
all'art. 3 del regolamento.
(2) In alternativa a copia dei libri paga e dei libri
matricola, l'interessato puo' depositare copia del modello
770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli
anni di riferimento".
- Il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e' il
seguente:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario
competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e'
stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita' della persona che sottoscrive. Il
pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalita' di identificazione, la data e il luogo della
autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico
ufficiale aggiunga la propria firma".
- Il testo del comma 11 dell'art. 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la
copia fotostatica del documento di identita' possono
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo dell'art. 26 della citata legge 4 gennaio
1968, n. 15, e' il seguente:
"Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli
2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi
siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi puo'
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione o arte.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti
commi sono compresi gli atti e documenti originali e
le copie autentiche contemplati dalla presente legge".
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto ministeriale
7 luglio 1997, n. 274, e' il seguente:
"Art. 3 (Fasce di classificazione). - 1. Le imprese di
pulizia, ai fini della partecipazione secondo la
normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei
servizi di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n.
82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese
o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le
seguenti fasce di classificazione di volume di affari al
netto dell'IVA:
a) fino a 100.000.000 di lire;
b) fino a 400.000.000 di lire;
c) fino a 700.000.000 di lire;
d) fino a 1.000.000.000 di lire;
e) fino a 2.000.000.000 di lire;
f) fino a 4.000.000.000 di lire;
g) fino a 8.000.000.000 di lire;
h) fino a 12.000.000.000 di lire;
i) fino a 16.000.000.000 di lire;
l) oltre 16.000.000.000 di lire.
2. L'impresa viene classificata in base al volume di
affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente
nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attivita',
comunque non inferiore a due anni. La classe di
attribuzione e' quella immediatamente superiore al predetto
importo medio. Nel caso della prima fascia l'importo
medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.
3. Ai fini dell'inserimento nella relativa
fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge
25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori
requisiti economicofinanziari:
a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un
servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero
almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al
50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo
complessivo non inferiore al 60 per cento,
dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a
quella per la quale chiede l'iscrizione; per
l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali
vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;
b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di
riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo
complessivo, per il personale dipendente, costituito da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di trattamento di fine
rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali,
ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge
esclusivamente attivita' di pulizia e di disinfezione.
4. L'impresa deve altresi' compilare la seconda sezione
del modello di dichiarazione di cui allegato A) al
presente decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per
l'eventuale minor periodo di attivita', copia dei libri
paga e dei libri matricola, nonche', limitatamente alle
prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'art. 1,
l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno
un'apposita attestazione del committente, pubblico o
privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B)
al presente decreto. L'impresa deve inoltre fornire un
elenco dei contratti in essere alla data di
presentazione della domanda.
5. L'impresa che per la sua forma giuridica non puo'
comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b)
del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo,
non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato
dai competenti istituti comprovante il rispetto delle
norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale
per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per
i soci nel caso di societa' cooperativa".

Art. 2.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 4 ottobre 1999
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 259